Questo sistema, obbligatorio dal 1° ottobre 2024, riguarda le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La patente verrà rilasciata in formato digitale e attribuisce un punteggio di 30 crediti, che possono essere incrementati o ridotti in base a condotte e violazioni specifiche.

La patente è uno strumento per garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza e salute sul lavoro e prevede misure severe come la revoca e la sospensione nei casi di inadempienze rilevanti. La circolare espone in dettaglio requisiti, modalità di rilascio, sospensione, revoca e possibilità di recupero crediti, con riferimenti normativi precisi.

 

Soggetti interessati

La patente è obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’art. 89, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008.

I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Sono esclusi coloro che forniscono solo mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ingegneri, architetti o geometri.

Esenti dall’obbligo le imprese con certificazione SOA di classifica pari o superiore alla III.

Le imprese individuali senza dipendenti sono assimilate ai lavoratori autonomi e pertanto soggette all’obbligo di patente.

Requisiti

Il rilascio della patente è subordinato al rispetto dei seguenti requisiti:

a. Iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b. Adempimenti formativi per datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori autonomi, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;

c. Regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;

d. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove previsto;

e. Certificazione di regolarità fiscale (DURF), ove richiesta;

f. Designazione del RSPP, ove richiesto.

Il DVR non è richiesto per lavoratori autonomi e imprese senza dipendenti. La dichiarazione di regolarità contributiva e fiscale può essere autocertificata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

Falsità nelle dichiarazioni comportano sanzioni penali.

Modalità operative e tempistiche

La patente viene rilasciata in formato digitale attraverso il portale INL, accessibile con SPID o CIE.

Possono presentare la domanda i legali rappresentanti delle imprese o i lavoratori autonomi, direttamente o tramite soggetti delegati, come consulenti del lavoro, avvocati, commercialisti o CAF.

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.

L’invio della autocertificazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it

La trasmissione dell’autocertificazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024.

A seguito della trasmissione di questo documento è obbligatorio presentare domanda per il rilascio della patente sul portale dell’INL entro il 31 Ottobre 2024.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Revoca della patente

La patente può essere revocata in caso di dichiarazioni non veritiere sui requisiti, accertate durante i controlli successivi al rilascio.

La revoca dura 12 mesi, dopodiché l’impresa o il lavoratore autonomo può presentare

nuovamente domanda di rilascio della patente.

Contenuti informativi della patente

I contenuti della patente includono:

• Dati identificativi del titolare (persona giuridica, imprenditore individuale, lavoratore autonomo);

• Dati anagrafici del richiedente;

• Data di rilascio e numero della patente;

• Punteggio attribuito al momento del rilascio e aggiornato ad ogni interrogazione;

• Provvedimenti di sospensione dovuti a infortuni gravi (morte o inabilità permanente);

• Decurtazione dei crediti a seguito di violazioni definitive.

L’accesso alle informazioni della patente è consentito ai titolari, alle pubbliche amministrazioni, ai committenti, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, agli organismi paritetici e ai coordinatori per la sicurezza.

Al momento del rilascio ciascuna patente sarà dotata di 30 crediti. I crediti inziali potranno aumentare fino a un massimo di 100 a seguito di svolgimento dell’attività lavorativa, investimenti, formazione e per ciascun biennio successivo al rilascio senza decurtazioni.

In caso di sospensione della patente, la durata è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e di eventuali recidive. La durata massima della sospensione è pari a 12 mesi.

Qualora l’impresa o un lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente o in possesso di una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti verrà applicata una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e comunque non inferiore a 6.000 euro e successiva esclusione dai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

 

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